PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
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Art. 2.
(Indulto).
1. È concesso indulto per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 nella
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misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Art. 3.
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